Convenzione›Titolo III
Art. 34
34 / 163In vigore dal 12 gen 1971
Ai sensi della presente Convenzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento e ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attività a carattere industriale, attività a carattere commerciale, attività artigiane e le attività delle libere professioni, escluse le attività salariate.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-34