ConvenzioneTitolo II

Art. 30

In vigore dal 12 gen 1971
La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno Stato associato, alle condizioni di cui all', o la denuncia della Convenzione, in conformità dell', implica per le Parti contraenti l'obbligo di adeguare l'importo degli aiuti finanziari previsti nella presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-30

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Art. 30 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo