ConvenzioneTitolo II

Art. 28

In vigore dal 12 gen 1971
1. Le somme destinate al finanziamento dei progetti o dei programmi in applicazione delle disposizioni del presente Titolo devono essere utilizzate conformemente alle assegnazioni e nelle migliori condizioni economiche. 2. La gestione e la manutenzione dell'infrastruttura economica e sociale e delle attrezzature di produzione realizzate mediante aiuti comunitari incombono ai beneficiari.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-28

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