Art. 28
ConvenzioneTitolo II

Art. 28

28 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
1. Le somme destinate al finanziamento dei progetti o dei programmi in applicazione delle disposizioni del presente Titolo devono essere utilizzate conformemente alle assegnazioni e nelle migliori condizioni economiche. 2. La gestione e la manutenzione dell'infrastruttura economica e sociale e delle attrezzature di produzione realizzate mediante aiuti comunitari incombono ai beneficiari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-28