Convenzione›Titolo II
Art. 23
In vigore dal 12 gen 1971
La Comunità istruisce le domande di finanziamento che le sono presentate in virtù delle disposizioni dell'. Essa mantiene con gli Stati associati i contatti necessari onde deliberare con piena cognizione di causa sui progetti e programmi che le sono sottoposti e per contribuire a promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato di tutti gli Stati associati. Nell'istruire tali domande, la Comunità tiene conto dei problemi specifici che si pongono per i paesi più svantaggiati in modo da assicurare loro un'assistenza finanziaria e tecnica appropriata. Lo Stato associato o il gruppo di Stati associati interessati è informato del seguito dato alla sua domanda.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-23