Art. 23
ConvenzioneTitolo II

Art. 23

23 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
La Comunità istruisce le domande di finanziamento che le sono presentate in virtù delle disposizioni dell'. Essa mantiene con gli Stati associati i contatti necessari onde deliberare con piena cognizione di causa sui progetti e programmi che le sono sottoposti e per contribuire a promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato di tutti gli Stati associati. Nell'istruire tali domande, la Comunità tiene conto dei problemi specifici che si pongono per i paesi più svantaggiati in modo da assicurare loro un'assistenza finanziaria e tecnica appropriata. Lo Stato associato o il gruppo di Stati associati interessati è informato del seguito dato alla sua domanda.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-23