ConvenzioneTitolo II

Art. 18

In vigore dal 12 gen 1971
Ai fini di cui all' e per la durata della presente Convenzione, un importo globale di 918 milioni di unità di conto è fornito onde coprire l'insieme degli interventi della Comunità: a) per 828 milioni di unità di conto, dagli Stati membri. Questo importo è versato al Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato il "Fondo": 748 milioni di unità di conto sono impiegati sotto forma di aiuti non rimborsabili, 80 milioni di unità di conto sono impiegati sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio, in particolare sotto forma di partecipazioni; b) fino a concorrenza di 90 milioni di unità di conto, dalla Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata la "Banca", sotto forma di prestiti concessi alle condizioni previste dal Protocollo n. 6 allegato alla presente Convenzione e dallo Statuto della Banca. Tali prestiti possono essere accompagnati da abbuoni di interessi. L'onere globale degli abbuoni di interessi relativi a prestiti della Banca concessi agli Stati associati dopo il 1° giugno 1964 è imputato all'importo degli aiuti non rimborsabili.
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Art. 18 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo