Convenzione

Art. 14

In vigore dal 12 gen 1971
Ciascuno Stato associato può altresì mantenere o creare unioni doganali, zone di libero scambio o accordi di cooperazione economica con uno o più altri paesi terzi, purchè questi siano compatibili con le disposizioni della presente Convenzione e in particolare con l', nonché con le disposizioni prese ai fini dell'applicazione dell'. Il Consiglio di Associazione è tenuto informato dallo Stato o dagli Stati associati interessati. A richiesta della Comunità, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.
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Art. 14 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo