ConvenzioneTitolo II

Art. 17

In vigore dal 12 gen 1971
La Comunità partecipa, alle condizioni indicate nel presente Titolo e nel Protocollo n. 6 allegato alla presente Convenzione, alle misure atte a promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante uno sforzo complementare a quelli compiuti da tali Stati.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-17

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