Convenzione
Art. 12
In vigore dal 12 gen 1971
Gli Stati associati possono mantenere o creare tra loro unioni doganali, zone di libero scambio o concludere accordi di cooperazione economica.
Il Consiglio di Associazione è tenuto informato dagli Stati associati interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-12