Convenzione

Art. 11

In vigore dal 12 gen 1971
Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero e senza pregiudizio degli : il regime che gli Stati associati applicano, in virtù del presente Titolo, ai prodotti originari della Comunità non può essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo più favorito; il regime che gli Stati associati applicano, in virtù del presente Titolo, ai prodotti destinati alla Comunità non può essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti destinati allo Stato terzo più favorito.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo