Convenzione
Art. 11
In vigore dal 12 gen 1971
Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero e senza pregiudizio degli :
il regime che gli Stati associati applicano, in virtù del presente Titolo, ai prodotti originari della Comunità non può essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo più favorito;
il regime che gli Stati associati applicano, in virtù del presente Titolo, ai prodotti destinati alla Comunità non può essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti destinati allo Stato terzo più favorito.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-11