Convenzione›Titolo I
Art. 10
In vigore dal 12 gen 1971
1. La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del presente Titolo ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa definiti in applicazione della Convenzione di Associazione firmata a Yaoundè il 20 luglio 1963 rimangono applicabili.
2. Il Consiglio di Associazione può decidere ogni modificazione ai testi di cui al paragrafo precedente.
3. Qualora per un prodotto determinato non sia ancora stata definita la nozione di "prodotti originari" in applicazione di uno dei paragrafi precedenti, ciascuna Parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-10