ConvenzioneTitolo I

Art. 9

In vigore dal 12 gen 1971
Le disposizioni di cui agli non pregiudicano i divieti o restrizioni all'importazione, alla esportazione e al transito giustificati, da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-9

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