ConvenzioneTitolo I

Art. 7

In vigore dal 12 gen 1971
1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati associati non applicano restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri. 2. Gli Stati associati possono mantenere o istituire, alle condizioni e secondo le modalità previste dal Protocollo n. 3 allegato alla presente Convenzione, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alla importazione dei prodotti originari degli Stati membri per far fronte alle necessità del loro sviluppo o in caso di difficoltà della bilancia dei pagamenti. Il ricorso a restrizioni quantitative e a misure di effetto equivalente può intervenire, se del caso, simultaneamente con le misure tariffarie di cui all', paragrafo 2. 3. L'applicazione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente di cui al precedente paragrafo non deve causare, de jure o de facto, una discriminazione tra gli Stati membri. 4. Gli Stati associati nei quali le importazioni sono di competenza di un monopolio di Stato a carattere commerciale o di un organismo pubblico da cui esse vengono, de jure o de facto, direttamente o indirettamente limitate, prendono tutte le disposizioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Titolo e particolarmente la non discriminazione tra Stati membri. 5. A richiesta della Comunità, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalità di applicazione del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo