Convenzione›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 12 gen 1971
1. I prodotti originari degli Stati associati sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, ed il trattamento loro riservato non può essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro.
2. Tuttavia, le disposizioni del precedente paragrafo non pregiudicano il regime per le importazioni dei prodotti:
ripresi nell'elenco dell'Allegato II del Trattato, quando sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati ai sensi dell' del Trattato;
soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica come conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune.
Le disposizioni del Protocollo n. 1 allegato alla presente Convenzione precisano le condizioni alle quali la Comunità determina, in deroga al regime generale in vigore nei confronti dei paesi terzi, il regime applicabile ai precedenti prodotti originari degli Stati associati.
3. Sulle modalità di applicazione del presente articolo possono aver luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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