ConvenzioneTitolo I

Art. 6

In vigore dal 12 gen 1971
1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati associati restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente oltre a quelle che gli Stati membri applicano tra loro. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non pregiudicano il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all', paragrafo 2, primo trattino. 3. A richiesta di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalità di applicazione del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo