ConvenzioneTitolo I

Art. 3

In vigore dal 12 gen 1971
1. I prodotti originari della Comunità sono ammessi all'importazione in ciascuno degli Stati associati in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente. 2. Tuttavia, ciascuno Stato associato può mantenere o istituire, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 2 allegato alla presente Convenzione dazi doganali e tasse di effetto equivalente che rispondano alle necessità del suo sviluppo o abbiano lo scopo di alimentare il suo bilancio. 3. Ciascuno Stato associato accorda lo stesso trattamento ai prodotti originari di ciascuno degli Stati membri. 4. A richiesta della Comunità, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalità di applicazione del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-3

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