ConvenzioneTitolo III

Art. 32

In vigore dal 12 gen 1971
Se uno Stato associato ai cittadini o alle società di uno Stato, che non sia ne Stato membro nè Stato associato ai sensi della presente Convenzione, un trattamento più favorevole di quello derivante per i cittadini o le società degli Stati membri dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle società degli Stati membri, tranne che esso sia previsto da accordi regionali.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-32

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Art. 32 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo