Art. 32
ConvenzioneTitolo III

Art. 32

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In vigore dal 12 gen 1971
Se uno Stato associato ai cittadini o alle società di uno Stato, che non sia ne Stato membro nè Stato associato ai sensi della presente Convenzione, un trattamento più favorevole di quello derivante per i cittadini o le società degli Stati membri dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle società degli Stati membri, tranne che esso sia previsto da accordi regionali.
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