Art. 30
ConvenzioneTitolo II

Art. 30

30 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno Stato associato, alle condizioni di cui all', o la denuncia della Convenzione, in conformità dell', implica per le Parti contraenti l'obbligo di adeguare l'importo degli aiuti finanziari previsti nella presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-30