Convenzione›Titolo II
Art. 30
30 / 163In vigore dal 12 gen 1971
La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno Stato associato, alle condizioni di cui all', o la denuncia della Convenzione, in conformità dell', implica per le Parti contraenti l'obbligo di adeguare l'importo degli aiuti finanziari previsti nella presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-30