ConvenzioneTitolo V

Art. 64

In vigore dal 12 gen 1971
La presente Convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di ciascuno Stato associato e da ciascuno Stato associato nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-64

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Art. 64 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo