Convenzione›Titolo V
Art. 64
64 / 163In vigore dal 12 gen 1971
La presente Convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di ciascuno Stato associato e da ciascuno Stato associato nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-64