Convenzione›Titolo V
Art. 63
In vigore dal 12 gen 1971
La Comunità e gli Stati membri assumono gli impegni di cui agli nei confronti degli Stati associati che, in base ad obblighi internazionali sussistenti al momento dell'entrata in vigore del Trattato e che prevedevano l'applicazione di un regime doganale particolare, ritengano di non poter garantire immediatamente in favore della Comunità la reciprocità di cui all', paragrafo 1.
Le Parti contraenti interessate riesaminano la situazione al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-63