ConvenzioneTitolo V

Art. 58

In vigore dal 12 gen 1971
Per quanto riguarda la Comunità, la presente Convenzione sarà validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunità europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti contraenti. Essa sarà ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della Convenzione sono depositati presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee, che ne informerà gli Stati firmatari.
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Art. 58 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo