Convenzione›Titolo V
Art. 58
In vigore dal 12 gen 1971
Per quanto riguarda la Comunità, la presente Convenzione sarà validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunità europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti contraenti. Essa sarà ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.
Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della Convenzione sono depositati presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee, che ne informerà gli Stati firmatari.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-58