Convenzione›Titolo IV
Art. 53
In vigore dal 12 gen 1971
1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, ed uno o più Stati associati, dall'altra, sono deferite da una delle parti in causa al Consiglio di Associazione che, nella sessione più prossima, cercherà una soluzione in via amichevole. Se il risultato è negativo e le parti non raggiungono di comune accordo una soluzione appropriata, la controversia è deferita, su richiesta della parte più diligente, alla Corte arbitrale dell'Associazione.
2. La Corte arbitrale è composta di cinque membri: un Presidente nominato dal Consiglio di Associazione e quattro giudici scelti tra personalità che offrano ogni garanzia d'indipendenza e di competenza. I giudici sono designati entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e per la durata di essa dal Consiglio di Associazione. Due giudici sono nominati su proposta del Consiglio delle Comunità europee, gli altri due su proposta degli Stati associati. Il Consiglio di Associazione nomina con la stessa procedura per ogni giudice un supplente che partecipa alle sedute qualora il giudice titolare non possa farlo.
3. La Corte arbitrale delibera a maggioranza.
4. Le decisioni della Corte arbitrale sono obbligatorie per le parti in causa che devono adottare le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza.
5. Lo Statuto della Corte arbitrale forma oggetto del Protocollo n. 8 allegato alla presente Convenzione. Il Consiglio di Associazione può, su proposta della Corte arbitrale, apportare ogni modificazione a detto Statuto.
6. In occasione della prima riunione la Corte arbitrale adotta il proprio regolamento di procedura.
Storico versioni
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