ConvenzioneTitolo V

Art. 56

In vigore dal 12 gen 1971
I Trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e fra uno o più Stati associati non devono essere di ostacolo all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-56

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Art. 56 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo