Convenzione›Titolo V
Art. 56
56 / 163In vigore dal 12 gen 1971
I Trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e fra uno o più Stati associati non devono essere di ostacolo all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-56