ConvenzioneTitolo V

Art. 61

In vigore dal 12 gen 1971
La presente Convenzione è conclusa per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e scadrà al più tardi il 31 gennaio 1975.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-61

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Art. 61 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo