ConvenzioneTitolo V

Art. 62

In vigore dal 12 gen 1971
Diciotto mesi prima della scadenza della presente Convenzione, le Parti contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo. Il Consiglio di Associazione adotta eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-62

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Art. 62 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo