Convenzione›Titolo V
Art. 62
In vigore dal 12 gen 1971
Diciotto mesi prima della scadenza della presente Convenzione, le Parti contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.
Il Consiglio di Associazione adotta eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-62