Prtotocollo n. 1›Titolo V
Art. 2
In vigore dal 12 gen 1971
Se i prodotti di cui all', paragrafo 2, primo trattino della Convenzione sono soggetti a dazi doganali all'importazione nella Comunità e se nessuna disposizione sui relativi scambi con i paesi terzi è prevista nell'ambito della politica agricola comune, in deroga alle disposizioni dell', la loro importazione nella Comunità, se originari degli Stati associati, è disciplinata dalle disposizioni dell', paragrafo 1, della Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-2