Prtotocollo n. 1Titolo V

Art. 2

In vigore dal 12 gen 1971
Se i prodotti di cui all', paragrafo 2, primo trattino della Convenzione sono soggetti a dazi doganali all'importazione nella Comunità e se nessuna disposizione sui relativi scambi con i paesi terzi è prevista nell'ambito della politica agricola comune, in deroga alle disposizioni dell', la loro importazione nella Comunità, se originari degli Stati associati, è disciplinata dalle disposizioni dell', paragrafo 1, della Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo