Accordo

Art. 13

In vigore dal 12 gen 1971
1. È istituito un Comitato del Fondo composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato il Comitato. Il Comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato. Il segretariato del Comitato è assicurato dalla Commissione. 3. In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione seguente: Belgio............................... 9 Repubblica federale di Germania.................. 33 Francia.............................. 33 Italia.............................. 15 Lussemburgo............................ 1 Paesi Bassi............................ 9 Il Comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata di 67 voti.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-a-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo