Accordo
Art. 13
150 / 163In vigore dal 12 gen 1971
1. È istituito un Comitato del Fondo composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato il Comitato.
Il Comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.
Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato.
Il segretariato del Comitato è assicurato dalla Commissione.
3. In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione seguente:
Belgio............................... 9 Repubblica federale di Germania.................. 33 Francia.............................. 33 Italia.............................. 15 Lussemburgo............................ 1 Paesi Bassi............................ 9
Il Comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata di 67 voti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-a-13