Accordo
Art. 16
In vigore dal 12 gen 1971
Per la concessione da parte della Comunità degli aiuti previsti all' della Convenzione e delle anticipazioni previste all' della Convenzione e ai corrispondenti articoli della decisione nonché, eventualmente, per progetti o programmi che presentano un carattere d'urgenza, è istituita dal regolamento finanziario di cui all' e dal regolamento interno del Comitato una procedura accelerata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-a-16