Accordo
Art. 11
In vigore dal 12 gen 1971
La Commissione - tramite il suo ufficio di collegamento - e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento.
Detto ufficio dà e raccoglie tutte le informazioni di carattere generale atte a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.
Esso interviene in particolare nelle procedure previste all', paragrafi 1 e 2, ed all', paragrafo 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-a-11