Accordo
Art. 9
In vigore dal 12 gen 1971
1. La Commissione e la Banca si comunicano, entro un termine massimo di due settimane, le domande di finanziamento che sono loro presentate alle condizioni previste dagli della Convenzione e 12 del Protocollo n. 6 e dalle corrispondenti disposizioni della decisione.
Esse si informano inoltre regolarmente in merito ai progetti non ancora presentati e in particolare in merito ai contatti preliminari che le autorità competenti degli Stati, paesi e territori associati hanno preso con esse prima della presentazione della loro domanda.
2. Le domande sono preliminarmente esaminate in comune dalla Commissione e dalla Banca per determinare il modo o i modi di finanziamento che sembrano più appropriati. Nel corso di tale esame, si tiene conto in particolare dell'oggetto del progetto, delle sue prospettive di redditività finanziaria e della capacità di indebitamento del paese interessato.
3. In mancanza di un accordo tra la Commissione e la Banca sul modo di finanziamento più appropriato, il problema è sottoposto, a titolo consultivo ed al più presto, al Comitato di cui all', in base ad un fascicolo succinto in cui sono indicate le posizioni rispettive della Commissione e della Banca. L'orientamento che si manifesta in seno al Comitato quanto al modo di finanziamento del progetto in causa lascia impregiudicate le proposte o i pareri elaborati da parte della Commissione o della Banca al termine dell'istruzione, nonché la posizione del Comitato sulle proposte di finanziamento.
Storico versioni
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