Accordo
Art. 4
In vigore dal 12 gen 1971
1. Le eventuali rimanenze del Fondo saranno impiegate fino a esaurimento secondo le stesse modalità previste dalla Convenzione, dalla decisione e dal presente Accordo.
2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere della Convenzione e alle condizioni previste allo , la parte dei loro contributi che non è ancora stata richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-a-4