Accordo
Art. 3
In vigore dal 12 gen 1971
1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione, e, successivamente, anteriormente al 1 settembre di ogni anno, la Commissione elabora e comunica al Consiglio uno stato di previsione degli impieghi da effettuare durante ciascun esercizio finanziario.
2. Alle stesse condizioni, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per ciascun esercizio. In base a tale importo e tenuto conto delle necessità di tesoreria comprese quelle per far fronte alle anticipazioni di cui allo della Convenzione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste di contributi che determinerà la loro esigibilità; le modalità di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all' del presente Accordo.
La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio che si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all' del presente Accordo.
Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessità del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone al Consiglio, che si pronuncia entro il termine di un mese, proposte di versamenti complementari.
3. I fondi, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti o programmi adottati alle condizioni di cui agli - 17, rimangono depositati sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario.
4. I fondi, a decorrere dalla data della loro esigibilità e per la durata del suddetto deposito, conservano il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno della loro esigibilità in rapporto all'unità di conto definita dal Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione e dalle corrispondenti disposizioni della decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-a-3