Accordo
Art. 2
In vigore dal 12 gen 1971
All'importo di cui all', paragrafo 2, si aggiungono, fino a concorrenza di 100 milioni di unità di conto, prestiti concessi dalla Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata la Banca, sui propri fondi, alle condizioni da essa fissate in conformità delle disposizioni del suo Statuto.
Questi prestiti sono destinati:
a) fino a concorrenza di 90 milioni di unità di conto, ad operazioni di finanziamento realizzate negli Stati associati;
b) fino a concorrenza di 10 milioni di unità di conto, ad operazioni di finanziamento realizzate nei paesi e territori e nei dipartimenti francesi d'oltremare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-a-2