Prtotocollo n. 10

Art. 2

In vigore dal 12 gen 1971
La Comunità e gli Stati associati assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni della Conferenza parlamentare dell'Associazione e della Commissione paritetica. Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonché delle spese postali e di telecomunicazioni. Le spese d'interpretariato durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture e uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-2-8

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo