Art. 2
Prtotocollo n. 10

Art. 2

136 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
La Comunità e gli Stati associati assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni della Conferenza parlamentare dell'Associazione e della Commissione paritetica. Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonché delle spese postali e di telecomunicazioni. Le spese d'interpretariato durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture e uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-2-8