Accordo

Art. 1

In vigore dal 12 gen 1971
ACCORDO INTERNO RELATIVO AL FINANZIAMENTO E ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITÀ I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità economica europea, riuniti in sede di Consiglio, Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato il Trattato, Considerando che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 26 giugno 1969, hanno fissato a 918 milioni di unità di conto lo aiuto a favore degli Stati africani e malgascio associati, in appresso denominati Stati associati e a 82 milioni di unità di conto l'aiuto a favore dei paesi e territori d'oltremare che intrattengono relazioni particolari con la Francia e i Paesi Bassi, in appresso denominati paesi e territori, e dei dipartimenti francesi d'oltremare; Considerando che per quanto riguarda gli Stati associati è stata oggi firmata una Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, in appresso denominata la Convenzione; che tale Convenzione contiene un Titolo II concernente la cooperazione finanziaria e tecnica e un Protocollo n. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunità; Considerando che per quanto riguarda i paesi e territori che la loro associazione alla Comunità dovrà essere oggetto di una decisione del Consiglio delle Comunità europee in appresso denominata la decisione che conterrà anch'essa un Titolo concernente la cooperazione finanziaria e tecnica e un allegato relativo alla gestione degli aiuti; Considerando che per l'attuazione di queste disposizioni è necessario istituire un nuovo Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalità per la sua dotazione nonché i contributi degli Stati membri a tale dotazione; Considerando che è peraltro necessario determinare la procedura di approvazione delle domande di finanziamento e le condizioni di esecuzione finanziaria e di controllo dell'impiego degli aiuti; Previa consultazione della Commissione delle Comunità europee, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: 1. Gli Stati membri istituiscono un Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato il Fondo. 2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, incaricata di gestire il Fondo alle condizioni previste all', un importo di 900 milioni di unità di conto, secondo la seguente ripartizione: Belgio.......................... 80 milioni Repubblica federale di Germania............ 298,5 milioni Francia........................ 298,5 milioni Italia......................... 140,6 milioni Lussemburgo....................... 2,4 milioni Paesi Bassi........................ 80 milioni 3. L'importo di cui al paragrafo 2 è così suddiviso: a) 828 milioni di unità di conto per gli Stati associati, di cui 748 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e 80 milioni sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio; b) 72 milioni di unità di conto per i paesi e territori e i dipartimenti francesi d'oltremare, di cui 62 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e 10 milioni sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio.
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Art. 1 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo