Prtotocollo n. 9

Art. 11

In vigore dal 12 gen 1971
Le disposizioni dell' della Convenzione sono applicabili alle vertenze relative al presente Protocollo. Il Consiglio di coordinamento e la Banca Europea per gli Investimenti possono essere parti di un'azione dinanzi alla Corte arbitrale dell'Associazione.
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Art. 11 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo