Prtotocollo n. 9
Art. 6
In vigore dal 12 gen 1971
Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità economica europea, le Istituzioni dell'Associazione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati firmatari del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità economica europea, delle Istituzioni dell'Associazione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-6-3