Prtotocollo n. 9

Art. 6

In vigore dal 12 gen 1971
Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità economica europea, le Istituzioni dell'Associazione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati firmatari del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità economica europea, delle Istituzioni dell'Associazione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-6-3

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo