Prtotocollo n. 9
Art. 4
In vigore dal 12 gen 1971
Il Consiglio di coordinamento, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
Ove il Consiglio di coordinamento effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospitante adotterà, ogniqualvolta ciò sia possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse.
Nessuna esenzione è concessa per le imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera rimunerazione di servizi prestati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-4-5