Prtotocollo n. 9
Art. 2
In vigore dal 12 gen 1971
I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio di coordinamento sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.
Salvo nella misura necessaria alle inchieste alle quali un incidente causato da un autoveicolo appartenente al Consiglio di coordinamento o circolante per conto di quest'ultimo può dar luogo in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio di coordinamento non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte arbitrale dell'Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-2-7