Prtotocollo n. 8

Art. 23

In vigore dal 12 gen 1971
Sono considerate ripetibili le spese sostenute dalle parti e necessarie al patrocinio dei loro diritti, in specie le spese di viaggio e soggiorno ed il compenso all'agente o all'avvocato che rappresenta od assiste le parti dinanzi alla Corte, nonché le spese per i mezzi istruttori straordinari ai sensi dell'.
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