Art. 11
Prtotocollo n. 9

Art. 11

134 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
Le disposizioni dell' della Convenzione sono applicabili alle vertenze relative al presente Protocollo. Il Consiglio di coordinamento e la Banca Europea per gli Investimenti possono essere parti di un'azione dinanzi alla Corte arbitrale dell'Associazione.
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