Prtotocollo n. 10
Art. 1
In vigore dal 12 gen 1971
PROTOCOLLO N. 10
relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione
Le Alte Parti contraenti,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, gli Stati associati, dall'altro, assumono l'onere delle spese sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio di Associazione e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e di telecomunicazioni.
Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-1-8