Art. 1
Prtotocollo n. 10

Art. 1

135 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
PROTOCOLLO N. 10 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, gli Stati associati, dall'altro, assumono l'onere delle spese sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio di Associazione e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-1-8