Accordo

Art. 21

In vigore dal 12 gen 1971
1. La Commissione si accerta delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità finanziati dal Fondo sono posti in atto dagli Stati associati, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari. 2. La Commissione si accerta del pari delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate dal Fondo sono utilizzate dai beneficiari. 3. La Commissione informa il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all', prende le necessarie decisioni.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-a-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo